Le attribuzioni del RLS/SP (RLS di sito produttivo) o RLS/T (RLS Territoriale) ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. 81/2008.
Al comma 1 dell’art. 50 si indica che, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; - promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
All'art. 50, comma 2 si sottolinea che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre anche “dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.
Si riporta poi quanto contenuto negli articoli 100 e 102 del D.Lgs. 81/2008 riguardo a sicurezza e coordinamento nei cantieri:
- “Art. 100 comma 4: i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
-Art. 102 comma 1: prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo”.
Nel caso in azienda si gestisce un sistema di gestione RLS e RLST possono consultare dati e documenti su:
- “le valutazioni dei rischi (DVR, DUVRI, manutenzioni);
- le relative misure di prevenzione (SPP, SGSL, PSC, POS);
- gli infortuni e le malattie professionali;
- i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza;
- le sostanze e i preparati, le macchine e gli impianti;
- gli ambienti di lavoro;
- la Gestione e le procedure organizzative del lavoro;
- i piani di formazione per la sicurezza e le modalità di informazione dei lavoratori dipendenti e autonomi”.
La qualità viene prima del profitto, dal momento che ponendo l’accento sulla qualità aumenteranno anche i profitti a lungo termine [Ishikawa Kaoru]; (Ecco perché) La gestione della qualità è troppo importante per essere lasciata al caso [Philip B. Crosby].(Comunque) La qualità è figlia primogenita di sicurezza e formazione [anonimo].
mercoledì 21 marzo 2012
giovedì 1 marzo 2012
Griglia di valutazione dei P.O.S
Il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) è un documento obbligatorio, redatto dal datore di lavoro dell’impresa edile, nel quale devono essere riportate le informazioni relative al cantiere specifico e valutati i rischi a cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa esecutrice, con la relativa pianificazione in sicurezza delle lavorazioni da svolgersi. La redazione di tale piano è obbligatoria ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Servizio Pre.S.A.L. nell’Azienda U.S.L. di Frosinone - Distretto B.ha redatto una griglia di valutazione utile ad accertare la conformità al dettato legislativo. Dal lavoro pubblicato su G Ital Med Lav Erg 2010; 32:4, Suppl 2 (pag.82) è stato tratta la griglia di valutazione.
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mercoledì 15 febbraio 2012
La tua casa è sicura?
L'INAIL ha pubblicato un opuscolo dedicato ai rischi presenti nelle abitazioni.
Riporto la presentazione che offre una perfetta sintesi degli scopi
Presentazione
Il libro è destinato a tutti ma soprattutto ai bambini, ai genitori e agli insegnanti. Abbiamo voluto legare insieme, con il tratto del disegno, lettura ed emotività; una vignetta, infatti, fissa un concetto con molta più rapidità ed efficacia delle parole e trasforma il libro in una piacevole avventura, resa più istruttiva attraverso test-giochi utili a verificare l’apprendimento.
Scarica qui l'opuscolo
Riporto la presentazione che offre una perfetta sintesi degli scopi
Presentazione
Il libro è destinato a tutti ma soprattutto ai bambini, ai genitori e agli insegnanti. Abbiamo voluto legare insieme, con il tratto del disegno, lettura ed emotività; una vignetta, infatti, fissa un concetto con molta più rapidità ed efficacia delle parole e trasforma il libro in una piacevole avventura, resa più istruttiva attraverso test-giochi utili a verificare l’apprendimento.
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Sicurezza Lavoro
domenica 12 febbraio 2012
venerdì 2 dicembre 2011
RISCHI CHIMICI - Le direttrici pratiche della UE
La direttiva 98/24/CE, sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro ha come base giuridica l’articolo 137 del trattato sull’Unione europea
e, quindi, stabilisce le condizioni minime di sicurezza e salute che dovranno
essere applicate dagli Stati membri, fermo restando il loro diritto di disporre
di una legislazione più rigorosa al riguardo.
Questo documento è conforme alle prescrizioni dell’articolo
12, paragrafo 2 della direttiva 98/24/CE relativa all’elaborazione di linee
direttrici pratiche da parte della Commissione europea sugli articoli 3, 4, 5 e
6 e sul punto 1.3 dell’allegato della stessa direttiva. Esso non abbraccia la totalità del testo della direttiva,
ma esclusivamente i seguenti aspetti:
- metodi di misura e valutazione delle concentrazioni nell’aria, sul luogo di lavoro, in rapporto ai valori limite di esposizione professionale della direttiva 2000/39/CE,
- valutazione dei rischi,
- principi generali di prevenzione,
- misure specifiche di prevenzione e protezione,
- sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi derivati ionici.
L’obiettivo di queste linee direttrici pratiche è di fornire
un supporto agli Stati membri perché sviluppino le proprie politiche nazionali
e di facilitare l’applicazione della loro legislazione in materia di protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nonostante il loro carattere
indicativo e non obbligatorio, queste linee direttrici dovranno essere considerate
dagli Stati membri nella più ampia misura possibile, in conformità all’articolo
12, paragrafo 2 della direttiva stessa.
Questo documento fissa alcune linee generali di azione
preventiva contro gli agenti chimici e fornisce alcuni strumenti pratici per
affrontare taluni aspetti concreti, come la valutazione dei rischi. Questi
strumenti devono essere interpretati come un aiuto agli Stati membri per
ottenere una corretta applicazione della loro legislazione nazionale, in
particolare nelle piccole e medie imprese, ma in nessun caso devono essere
considerate come le uniche esistenti a tale scopo.
Da ultimo, va segnalato che esistono alcuni problemi di
ordine pratico nell’identificazione della pericolosità degli agenti chimici o
nella valutazione dei rischi da essi derivanti. Si tratta dei seguenti casi:
- sostanze non classificate come pericolose (a causa della loro non pericolosità o del fatto che non si hanno informazioni sufficienti al riguardo, in particolare sugli effetti a lungo termine, sicché si tende a considerarle come non pericolose, non disponendosi di ulteriori dati);
- sostanze per le quali non vi sono informazioni sufficienti alla loro corretta classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE, il che potrebbe portare a sottovalutarne o sopravvalutarne la pericolosità, con la conseguente perdita di efficacia del sistema di classificazione;
- preparati classificati ai sensi della direttiva 1999/45/CE, per i quali la valutazione delle proprietà pericolose può risultare meno rigorosa della valutazione delle proprietà di ognuna delle sostanze che li compongono.
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sabato 26 novembre 2011
Procedura per la gestione di spandimenti accidentali di prodotti o preparati chimici e farmaci antiblastici
Queste informazioni sono state tratte da: https://www.asl.ri.it/
Lo spandimento accidentale richiede intervento immediato atto soccorrere il personale eventualmente coinvolto e a bonificare l’area interessata. Lo spandimento di sostanze chimice produce rischi, tra cui:
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Lo spandimento accidentale richiede intervento immediato atto soccorrere il personale eventualmente coinvolto e a bonificare l’area interessata. Lo spandimento di sostanze chimice produce rischi, tra cui:
- Contaminazione dei lavoratori o di altro personale presente,
- Contaminazione dell’ambiente dove si è verificato l’evento, dei locali attigui, del suolo e corsi d’acqua attraverso gli scarichi aziendali,
- Incendio o esplosione qualora si tratti di una sostanza infiammabile.
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sabato 10 settembre 2011
Il rischio chimico nel settore acconciatura
(pubblicazione realizzata da un gruppo di lavoro INAIL con la collaborazione del Comitato Misto INAIL-CPNA)
Questo opuscolo è rivolto agli operatori del settore acconciatura, comparto costituito da aziende prevalentemente a carattere artigianale.
In particolare l’opuscolo vuole essere uno strumento informativo sul rischio chimico correlato ai prodotti utilizzati nelle diverse fasi di lavoro e sulla adozione di elementari norme di sicurezza e buona pratica che consentono di prevenire i rischi per la salute.
Questo opuscolo è rivolto agli operatori del settore acconciatura, comparto costituito da aziende prevalentemente a carattere artigianale.
In particolare l’opuscolo vuole essere uno strumento informativo sul rischio chimico correlato ai prodotti utilizzati nelle diverse fasi di lavoro e sulla adozione di elementari norme di sicurezza e buona pratica che consentono di prevenire i rischi per la salute.
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