venerdì 2 dicembre 2011

RISCHI CHIMICI - Le direttrici pratiche della UE


La direttiva 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ha come base giuridica l’articolo 137 del trattato sull’Unione europea e, quindi, stabilisce le condizioni minime di sicurezza e salute che dovranno essere applicate dagli Stati membri, fermo restando il loro diritto di disporre di una legislazione più rigorosa al riguardo.
Questo documento è conforme alle prescrizioni dell’articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 98/24/CE relativa all’elaborazione di linee direttrici pratiche da parte della Commissione europea sugli articoli 3, 4, 5 e 6 e sul punto 1.3 dell’allegato della stessa direttiva. Esso non abbraccia la totalità del testo della direttiva, ma esclusivamente i seguenti aspetti:
  • metodi di misura e valutazione delle concentrazioni nell’aria, sul luogo di lavoro, in rapporto ai valori limite di esposizione professionale della direttiva 2000/39/CE,
  • valutazione dei rischi,
  • principi generali di prevenzione,
  • misure specifiche di prevenzione e protezione,
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi derivati ionici.
L’obiettivo di queste linee direttrici pratiche è di fornire un supporto agli Stati membri perché sviluppino le proprie politiche nazionali e di facilitare l’applicazione della loro legislazione in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nonostante il loro carattere indicativo e non obbligatorio, queste linee direttrici dovranno essere considerate dagli Stati membri nella più ampia misura possibile, in conformità all’articolo 12, paragrafo 2 della direttiva stessa.
Questo documento fissa alcune linee generali di azione preventiva contro gli agenti chimici e fornisce alcuni strumenti pratici per affrontare taluni aspetti concreti, come la valutazione dei rischi. Questi strumenti devono essere interpretati come un aiuto agli Stati membri per ottenere una corretta applicazione della loro legislazione nazionale, in particolare nelle piccole e medie imprese, ma in nessun caso devono essere considerate come le uniche esistenti a tale scopo.
Da ultimo, va segnalato che esistono alcuni problemi di ordine pratico nell’identificazione della pericolosità degli agenti chimici o nella valutazione dei rischi da essi derivanti. Si tratta dei seguenti casi:
  • sostanze non classificate come pericolose (a causa della loro non pericolosità o del fatto che non si hanno informazioni sufficienti al riguardo, in particolare sugli effetti a lungo termine, sicché si tende a considerarle come non pericolose, non disponendosi di ulteriori dati);
  • sostanze per le quali non vi sono informazioni sufficienti alla loro corretta classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE, il che potrebbe portare a sottovalutarne o sopravvalutarne la pericolosità, con la conseguente perdita di efficacia del sistema di classificazione;
  • preparati classificati ai sensi della direttiva 1999/45/CE, per i quali la valutazione delle proprietà pericolose può risultare meno rigorosa della valutazione delle proprietà di ognuna delle sostanze che li compongono.