martedì 29 giugno 2010

Sicurezza sul lavoro nelle imprese dell’industria alberghiera, della ristorazione, cucine di ospedali e ricoveri

Queste informazioni sono state tratte da: https://wwwsapp1.suva.ch

Dove si lavora possono capitare infortuni. Molti potrebbero essere evitati se si facessero le cose giuste nel momento opportuno. E ciò è di vitale importanza per tutti gli interessati. In Svizzera, la frequenza infortunistica nell’industria alberghiera, per esempio, è di 90 infortuni per 1000 occupati a tempo pieno (statistica riferita al 1999). Questa cifra statistica è nettamente superiore a quella media di altri gruppi aziendali similari. Il presente opuscolo ha lo scopo di migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro nell’industria alberghiera, della ristorazione e delle cucine di ospedali e ricoveri. Con ciò il problema degli infortuni sul lavoro non è risolto una volta per tutte; garantire una maggiore sicurezza sul lavoro resta un impegno costante.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

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domenica 27 giugno 2010

sicurezza significa più benessere, meno costi e meno sofferenze

Queste informazioni sono state tratte da:https://wwwsapp1.suva.ch

Negli ultimi anni, in Svizzera, il numero degli infortuni nel settore della panificazione, della pasticceria e della confetteria è calato costantemente. Su questo trend positivo ha influito l’operato di tutti gli addetti ai lavori del settore. La formazione degli addetti alla sicurezza e la maggiore sensibilizzazione alle tematiche della sicurezza nelle attività di formazione e aggiornamento hanno dato risultati positivi.
Purtroppo, però, i costi d’infortunio seguono un andamento negativo e continuano ad aumentare.
Per questo motivo è necessario continuare ad impegnarsi affinché i premi per l’assicurazione infortuni rimangano stabili.
L'opuscolo che scaricate "QUI" mostra quali sono i pericoli associati al lavoro, propone delle soluzioni e dà suggerimenti utili per incrementare la sicurezza sul lavoro. Per i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza rappresenta uno strumento utile affinché possano assumere la loro responsabilità e continuino a migliorare la sicurezza e la salute nelle aziende.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

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giovedì 24 giugno 2010

Agricoltura Sicura: una check list per le aziende agricole

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it

Il D.Lgs 81/08, con l'art. 21 ha portato un'importante novità per il settore agricolo. Per la prima volta si estendono le misure di tutela di sicurezza anche per i collaboratori famigliari ed i coltivatori diretti, con l'obbligo di adottare mezzi ed attrezzature sicure.

Sul sito dell’ULSS 20 di Verona, nello spazio gestito dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL), è stata avviata una un'intensa campagna di prevenzione degli infortuni in agricoltura denominata "Operazione Agricoltura Sicura".

Nel seguito è messa a disposizione delle aziende agricole una risorsa per migliorare la prevenzione; con il documento “Check list agricoltori”, una lista di controllo prodotta dall’ULSS 20, il titolare dell'azienda può verificare se la sua ditta è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

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mercoledì 23 giugno 2010

Manutenzione Sicura: regole di base per non sbagliare

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it
I principi comuni e le regole di base per non sbagliare nelle attività di manutenzione. Un approfondimento sull’uso di attrezzature adeguate, procedure e monitoraggio dell’attività e su controlli, verifiche e relazioni finali.

Sul sito dell’EU-OSHA è presente una pagina web dal titolo “Regole di base per non sbagliare”. In particolare vengono presentati alcuni concetti, in parte già espressi in altri documenti che abbiamo presentato nei giorni scorsi, ma con ulteriori specificazioni e indicazioni che possono tornare utili alle aziende che vogliono migliorare la sicurezza dei propri addetti alla manutenzione.

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giovedì 17 giugno 2010

Gli adempimenti in caso di infortuni significativi

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it
a cura di: Adolfo Fiorio Direttore SPISAL ULSS 5 Ovest vicentino

Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Leg.vo 81/2008 in occasione di infortuni significativi.

Il comma 3 dell’art 29 Dlegvo 81/08 prescrive al DdL di ………... immediatamente rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) …….. per diversi motivi: introduzione nuove macchine, modifiche cicli o organizzazione lavoro, ecc, tra questi …….. a seguito di infortuni significativi.
Questa frase, fino ad ora forse letta un po’ affrettatamente, stabilisce che secondo la legge vigente da un paio d’anni, in ogni Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il DdL deve prevedere l’organizzazione di un OSSERVATORIO DI TUTTI GLI INFORTUNI, individuandone il Responsabile.
Per il mancato adempimento all’art. 29 è prevista penalità dall’art. 55 comma 3.
Qui di seguito riportiamo alcuni suggerimenti che pensiamo utili per aggiornare il DVR inserendovi l’Osservatorio degli infortuni conformemente alle prescrizioni dell’articolo 29.

Indicazioni generali per strutturare l’Osservatorio Infortuni
Il DdL nel definire l’organizzazione dell’Osservatorio infortuni dovrà prima di tutto individuarne il Responsabile (nome e cognome) al quale sarà conferito l’incarico, l’autorità e le risorse adeguate per:

  1. attivare e rendere funzionante un flusso di notizie che gli consenta di ricevere informazioni (indicativamente al max entro 24 h dall’evento) su tutti gli infortuni che avvengono in azienda.
  2. analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e dividere gli infortuni significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la decisione.
  3. in tutti i casi di infortunio classificato significativo, attivare un processo di verifiche che hanno l’obiettivo di rilevare se il DVR in vigore al momento dell’infortunio era adeguato a prevenire il rischio connesso con l’infortunio in esame.
  4. Nel caso che dalle verifiche dovesse risultare che il DVR non era adeguato attivare immediatamente il DdL che dovrà provvedere ad immediatamente rielaborare il DVR.


Quali sono gli infortuni significativi?
Certamente quelli che avvengono con dinamiche e mezzi significative:

  • cadute da alto (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?)
  • cadute in basso (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?)
  • a contatto con macchina (parti di) o di impianto in movimento
  • a contatto con organi lavoratori
  • da caustici
  • con scoppio, incendio
  • con mezzi di trasporto
  • con mezzi di sollevamento
  • colpito da oggetti di peso>10k
  • colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso >5Kg
Poi quelli che provocano lesioni significative:
  • prognosi = o > 20 gg
  • fratture
  • amputazioni anche “lievi”
  • perdita conoscenza anche di breve durata
  • lesioni agli occhi


Significativi sono anche quelli che si ripetono spesso (+ di 3v./anno) indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi (p.e. infortuni con rischio biologico da ago o taglienti in strutture sanitarie, ecc.).
Infine significativo può anche essere quando si rileva che un lavoratore è vittima di ripetuti infortuni: verifica idoneità sanitaria.

Come abbiamo visto l’Osservatorio di tutti gli infortuni, previsto dall’art 29, consiste in una struttura organizzativa la cui descrizione deve essere inserita nel DVR.
Questa organizzazione comprende la descrizione del Processori indagine infortuni, l’individuazione dei mezzi e degli strumenti dedicati, la definizione dell’organigramma con i rispettivi compiti e responsabilità.

Organizzare la comunicazione di tutti gli infortuni
Il primo passo verso la definizione della struttura organizzativa Osservatorio Infortuni consiste nel predisporre quanto necessario per conoscere tutti gli infortuni che avvengono in azienda.
Sulla base della nostra esperienza tutte le aziende, anche le più piccole, hanno già definito un minimo di struttura organizzativa che viene informata di tutti gli infortuni (vedi adempimenti per INAIL)
Pertanto in tutte le aziende è consolidata la procedura che prevede la compilazione della richiesta di prestazioni al PS e del registro infortuni.
Generalmente questo adempimento è affidato a personale amministrativo, talvolta anche consulente esterno, quindi bisogna che il DdL nel redigere la Procedura Osservatorio Infortuni preveda come garantire che la notizia di ogni infortunio arrivi al Responsabile dell’Osservatorio Infortuni.
Molti motivi, fondati sia sulla lettera e sullo spirito del D.Leg.vo 81/08 che sulle Buone Prassi di organizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, inducono ad incaricare il RSPP come responsabile dell’Osservatorio Infortuni.
Quindi il primo passo che deve fare il DdL è di scrivere il primo paragrafo della Procedura Osservatorio Infortuni ex art 29 inserita nel DVR:
Tutte le volte che un Lavoratore (vedi art 2 comma 1 lett a D.Leg.vo 81/08) dell’Azienda subisce un infortunio con lesioni anche minime (1 gg prognosi) il RSPP deve essere avvertito con la massima urgenza e comunque entro 24.
Responsabile di questo adempimento è il sig.XYX ZZW.(solitamente resp Personale o capo fabbrica, capo reparto ecc.)


Modalità operative dell’Osservatorio degli infortuni
Definita la struttura, i compiti ed i mezzi dell’Osservatorio si prosegue dettagliando maggiormente il suo “processo produttivo”
In via preliminare bisogna decidere e registrare i criteri che si useranno per distinguere gli infortuni significativi da quelli non significativi.
A questo proposito è nostra opinione che tutti gli infortuni sono significativi e devono essere valutati, tuttavia non intendiamo minimamente vincolare una decisone che spetta ad DdL.
Per ogni infortunio il RSPP dovrà eseguire con urgenza quanto in punto 3 di pag 1, cioè attivare quanto necessario per ricostruire la dinamica e le lesioni così da poter definire se l’infortunio è significativo o non significativo secondo i criteri definiti.
Nel caso di non significativo è necessario che il RSPP registri sommariamente le motivazioni di questa conclusione.
Nel caso di infortunio significativo il RSPP avvierà un’analisi più approfondita dell’evento con l’obiettivo di appurare se a seguito dell’accaduto è necessario rielaborare il DVR
Per questo scopo abbiamo predisposto un modello di analisi di infortunio significativo in all. 1.

Post Scriptum
L’art 29 del D.Leg.vo chiede al il DdL di attivarsi solamente in occasione di infortunio cioè di un incidente che ha causato lesioni ad uno o più lavoratori.
Tuttavia l’Imprenditore attento a curare il proprio vantaggio dovrebbe evitare di perdere le occasioni (preziose e vantaggiose) di migliorare la sua impresa che sono costitute dagli incidenti anche senza danni a persone.
Trascurare di analizzare tutti gli incidenti che avvengono in azienda significa sprecare denari.
Il collaboratore più prezioso per l’Imprenditore è quello che segnala, senza timore di essere per questo penalizzato, gli errori organizzativi dell’Impresa, magari indicando spunti di miglioramento.
In alcune aziende i lavoratori che fanno queste segnalazioni ricevono premi in denaro.
In tutte le Imprese è sempre attivo il Caso, che, senza che qualcuno lo abbia incaricato, svolge con molto scrupolo queste funzioni di prezioso suggeritore (senza farsi ricompensare….)
Perciò l’Imprenditore attento al proprio profitto non si limiterà ad obbedire esclusivamente a quanto prescrive la Legge predisponendo un’Organizzazione che rileva e analizza solamente gli Infortuni, ma estenderà l’incarico all’esame e analisi di tutti gli incidenti (infortuni + incidenti anche senza danno alle persone) che avvengono in azienda.
Praticamente con la spesa analoga a quanto obbligato dalla legge avrà reclutato a tempo pieno un prezioso collaboratore che in poco tempo saprà dare evidenza oggettiva che è in grado di produrre profitti molto superiori ai costi.


Allegato “Indagine infortunio significativo” (formato .doc, 49 kB).

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La certificazione energetica degli edifici

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.adiconsum.it
Pubblicato sul sito il: venerdì 22 maggio 2009

Pubblicando questa guida, realizzata da Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, e la collaborazione di ICMQ, Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità per prodotti e servizi per le costruzioni, si vuole fornire a tutti i soggetti interessati (amministratori di condominio, professionisti) un mezzo semplice e di facile comprensione per utilizzare lo strumento della certificazione Energetica, previsto dal D.Lgs 192/05, modificato con D.Lgs 311/06 e successive modifiche e integrazioni, contenere i consumi energetici, diminuendo la spesa energetica delle famiglie e delle imprese italiane.
Scaricare il documento cliccando su questo "link"
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I rischi dell'aria compressa

Queste informazioni sono state tratte da: https://wwwsapp1.suva.ch
L’aria compressa, impiegata in molte lavorazioni, può esporre i lavoratori a diversi rischi. Un documento di Suva offre informazioni sui requisiti, soluzioni tecniche e misure di prevenzione nell’uso di pistole di soffiaggio e raccordi per aria compressa.

L’aria compressa viene impiegata in molti ambiti e per le più diverse applicazioni. Molti sono quindi i rischi di infortunio e di danni alla salute, soprattutto a carico degli occhi e dell’udito. L’aria compressa può non solo penetrare sotto la pelle attraverso piccole lesioni cutanee e provocare improvvisi rigonfiamenti, ma anche introdursi in una vena e causare un’embolia con conseguenze quasi sempre letali.
Il presente opuscolo informativo, indirizzato in primo luogo ai dirigenti d’azienda e ai formatori, presenta gli obiettivi di sicurezza più importanti e richiama l’attenzione sia su soluzioni tecniche sia su regole di comportamento fondamentali da adottare nell’impiego di pistole di soffiaggio e raccordi per aria compressa.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

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venerdì 11 giugno 2010

2 mani

Al seguente "Link" colleghiamo un sito pedagogico e pratico per la prevenzione delle dermatosi professionali; sono specificati i meccanismi che portano a irritazioni e allergie, le irritazioni cumulative nelle diverse professioni e alcune semplici misure preventive

lunedì 7 giugno 2010

I quesiti sul decreto 81/08: Testo Unico e le piccole aziende

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it
Autore articolo: estratto da un articolo di G. Porreca
Chiarimenti sull’applicazione del D.Lgs. 81/08 alle piccole aziende e alle imprese familiari.

Quesito:
Il quesito riguarda l’applicazione delle norme del D.Lgs 81/08 alle piccole aziende quali esercizi commerciali, artigiani, autonomi, ecc. senza dipendenti o con un coadiuvante (attività familiari). Non è così chiaro ed implicito il livello di applicazione della norma, se in termini parziali e/o totali (redazione DVR, autocertificazione, obbligo delle figure principali e loro formazione). Le sarei grato se volesse fornire la sua interpretazione sull’argomento.

Risposta:
Ogni qualvolta in una azienda vi è la figura di un datore di lavoro, qualunque sia la sua attività, commerciale, artigianale ecc., dovendo lo stesso tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati, si applicano tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 626/1994 ora sostituito con il Testo Unico di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 (istituzione del servizio di prevenzione e protezione, formazione, valutazione dei rischi, redazione del DVR, autocertificazione, ecc).

Per le imprese familiari, definite tali dal codice civile quando sono costituite da componenti fra i quali vi è al massimo una parentela fino al terzo grado ed una affinità fino al secondo grado, nonché per i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, intesi come tali quei lavoratori che esercitano l’attività esclusivamente da soli e non assumono anche di fatto la veste di datori di lavoro, per i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile e per i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo il Testo Unico ha destinato un apposito articolo, il 21, nel quale sono state indicate delle disposizioni ai fini della sicurezza sul lavoro che gli stessi devono rispettare quali l’utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità delle disposizioni dettate in merito dal Testo Unico, l’utilizzo delle protezioni individuali, l’istituzione della tessera di riconoscimento, la sorveglianza sanitaria e la formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione ai rischi propri delle attività svolte


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Informare i lavoratori sul rischio elettrico

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it

Disponibile in rete un breve documento di informazione per i lavoratori sul rischio elettrico. Gli effetti della corrente elettrica, le situazioni di rischio e le misure di prevenzione possibili.

Il documento, dedicato alla formazione e informazione dei lavoratori e dal titolo esplicativo "Lavorare sicuri! Il Rischio Elettrico", contiene sintetiche informazioni su cosa sia il rischio elettrico, sugli effetti della corrente elettrica sul corpo umano, sulle situazioni di rischio e sulle misure di prevenzione possibili.
Riguardo al modo di prevenire gli incidenti dovuti all'elettricità la prima precauzione da adottare è “far installare impianti elettrici a cura di personale abilitato in modo da garantire conformità alle norme ed ai criteri di sicurezza”.
Il documento sottolinea tuttavia che anche impianti ed apparecchi elettrici correttamente dimensionati e selezionati possono diventare molto pericolosi quando non sono utilizzati secondo criteri di sicurezza.
Si sottolinea infine che il personale addetto alla manutenzione ed installazione degli impianti “deve seguire specifiche procedure di intervento ed utilizzare, quando previsti, i dispositivi tecnici (guanti dielettrici, pedane isolanti, utensili isolati ecc.)”.


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venerdì 4 giugno 2010

Videoterminali: effetti sulla salute e misure di prevenzione

Queste informazioni sono state tratte da: "http://www.aosp.bo.it" ed anche da "http://www.puntosicuro.it"
I principali rischi per i lavoratori che operano con videoterminali. Gli effetti sulla salute, le ricerche relative ai disturbi, le radiazioni, le principali misure di prevenzione. Un approfondimento sull’idoneità dell’ambiente di lavoro.

La presenza di computer e videoterminali (schermi, alfanumerici o grafici) ha rivoluzionato molte attività lavorative e, considerata la loro duttilità, queste attrezzature sono ormai presenti quasi in ogni posto di lavoro.
Come per tutte le apparecchiature di lavoro anche in questo caso ci sono avvertenze d’uso che, se non rispettate, possono determinare disturbi per la salute. Specialmente per il videoterminalista che il Testo Unico sulla sicurezza individua come il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali (dedotte le interruzioni previste dal decreto)

Per migliorare l’informazione e la prevenzione dei disturbi correlati all’uso di videoterminali (VDT), presentiamo una scheda - aggiornata al Decreto legislativo 81/2008 – presente sul sito dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi di Bologna e curata dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda.

Con il documento identificato con “Scheda tecnica n°17: la postazione di lavoro al videoterminale”, e scaricabile da questo "LINK" si forniscono tutte le informazioni utili per i lavoratori al VDT.


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giovedì 3 giugno 2010

INAIL a tutto e-learning

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it

Autore articolo: Fonte INAIL

Quando la formazione è interattiva: per i dipendenti dell'Istituto un corso sull'obbligo assicurativo all'insegna dell'innovazione con animazione, audio, archivi normativi e test di autovalutazione.

Audio, video, scene d'animazione e testi normativi: un mix originale per approfondire un argomento certo complesso come l'obbligo assicurativo, ma dalla fruizione interessante e, perché no, anche piacevole. L'INAIL ha deciso di affidarsi ancora una volta all'e-learning - la modalità di apprendimento che sfrutta le potenzialità di internet e la diffusione di informazioni a distanza - per offrire al personale addetto ai processi "aziende" e "lavoratori" una modalità di aggiornamento su uno dei temi-cardine dell'Istituto. Mettendo, però, "al bando" fatica e pesantezza.

Il corso - presentato ufficialmente dai responsabili del progetto formativo, Silvana Toriello e Gianna Ruzzon, nell'ambito di un workshop in occasione del recente Forum P.a. - è disponibile nel nuovo ambiente di formazione e-learning dell'INAIL ed è stato promosso dalla Direzione Rischi in collaborazione col Servizio Formazione. Composto da sei moduli teorici ("il rapporto assicurativo", "le attività protette", "i lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo", "i soggetti assicurati in agricoltura", "nuove categorie di lavoratori assicurati", "i datori di lavoro") il prodotto è uno strumento estremamente interattivo e in grado di coniugare l'offerta di un bagaglio esaustivo di conoscenze a un approccio didattico "leggero" ed efficace.

"Si tratta di un vero corso formativo, fortemente qualificato sia per quanto riguarda la completezza e l'accuratezza della materia esposta, ma anche per le modalità della sua didattica accattivante", spiega Ester Rotoli, direttore centrale Rischi dell'INAIL. "Ogni modulo è stato corredato da quattro casi esplicativi che, oltre a contestualizzare l'applicazione delle norme di riferimento, hanno anche lo scopo di rappresentare dei momenti di autovalutazione delle conoscenze acquisite. Il passaggio da uno step a quello successivo, così, è permesso solo a fronte del superamento delle necessarie esercitazioni. Vengono, inoltre, messi a disposizione dei fruitori anche un archivio 'Giurisprudenza' e un archivio 'Dottrina' riguardante le tematiche del corso".

Ecco, allora, che ogni "tappa" di questo percorso offre una panoramica completa su ogni aspetto di rilievo della materia, in una chiave multimediale che vede alternarsi sullo schermo del pc immagini in movimento, grafici e tanti link per approfondire. A illustrare il tutto una voce narrante (il testo audio, ovviamente, è disponibile anche nel formato di sola lettura). Particolarmente efficaci i casi concreti presentati - attraverso immagini d'animazione - come test di autoapprendimento, con domande a risposte multiple a loro volta connesse alla normativa specifica.

"Abbiamo scelto di utilizzare l'e-learning per illustrare un argomento di per sé prettamente giuridico come l'obbligo assicurativo proprio per la sua capacità di erogare contenuti complessi facilitandone l'apprendimento con l'uso di immagini e audio e fornendo, così, i contenuti necessari in una forma che risulti di più immediata acquisizione da parte dei fruitori", valuta Salvina Ingo, responsabile del servizio Formazione. "Credo che un prodotto come questo, di grande fruibilità e sistematicità analitica, si inserisca in modo particolarmente incisivo nella politica di rafforzamento della cultura aziendale che si sta ponendo in atto".

La strategia di fruizione proposta prevede una doppia modalità di accesso: una 'libera', cioè priva di propedeuticità e valutazione dell'apprendimento, che comporta il solo monitoraggio del primo accesso e una 'obbligatoria' per le specifiche unità del personale interessate, tra sedi del territorio, direzioni centrali e la stessa direzione Rischi con l'attivazione, dunque, della propedeuticità di frequenza dei moduli, un test finale di valutazione e il monitoraggio di tutte le attività.

Il corso, infine, non è un'unità statica e conclusa, ma potrà essere integrata nel tempo a seconda delle eventuali novità di legge, giurisprudenziali o interpretative che interverranno. "Da parte nostra verrà riservata un'attenzione particolare al suo continuo aggiornamento", conclude Rotoli. "Nelle nostre intenzioni non vorremmo che si limitasse a essere appannaggio solo di una parte specifica dell'INAIL, ma che contribuisse a creare un bagaglio diffuso e omogeneo di conoscenze a favore di tutto il personale dell'Istituto. E, nel prossimo futuro, anche dell'utenza esterna".


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