sabato 29 maggio 2010

La formazione a distanza (FAD)

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it/

La FAD e la formazione di RSPP, addetti all’emergenza e RLS
Autore articolo: Pietro De Castiglioni

Un chiarimento sulla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio e primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

La Direzione Prevenzione della Regione Veneto, Segreteria Regionale Sanità e Sociale, ha pubblicato nella sezione del sito regionale dedicato alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un chiarimento in merito alla validità dei corsi on-line (formazione a distanza) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), addetti antincendio e gestione dell’emergenza, addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS).

Le linee interpretative pubblicate dalla Direzione Prevenzione sono indirizzate agli SPISAL (Servizi per la Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) ma “intendono comunque orientare nel lavoro quotidiano i soggetti della prevenzione negli ambienti di lavoro, secondo metodologie validate” in ordine alle criticità interpretative della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro vigente.

Secondo il chiarimento della Regione Veneto sono numerosi i corsi di formazione che allo stato attuale della legislazione* possono essere svolti attraverso l’utilizzo della formazione a distanza (FAD), sia nella completezza del percorso formativo (come i corsi per lavoratori o per RLS), sia parzialmente per la parte relativa alla formazione teorica (addetti antincendio e primo soccorso).

Ai corsi indicati della Regione Veneto che possono essere svolti attraverso la formazione a distanza sono poi da aggiungere i corsi di aggiornamento per RSPP espressamente previsti in questa modalità dal punto 3 dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (richiamato dall’articolo 32 del decreto legislativo 81/2008).

Inoltre, per quanto riguarda la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e gestione dell’emergenza, è da ricordare che l’utilizzo di sussidi audiovisivi nella parte pratica dei corsi di formazione per aziende a rischio di incendio basso (sussidi che sono quindi erogabili anche attraverso la formazione a distanza) è prevista dall’Allegato IX del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 Marzo 1998.

Pietro de’ Castiglioni

* In attesa dei futuri accordi Stato Regioni che dovranno definire le modalità di erogazione della formazione per queste figure ma la cui approvazione è stata rimandata alla fine dell’anno.

Il chiarimento della Regione Veneto

Domanda:
Sono validi i corsi on line (FAD) per la formazione di Responsabili (RSPP) e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, lavoratori e loro rappresentanti (RLS)?

Risposta:
1. nei corsi di formazione per ASPP e RSPP, disciplinati dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26.01.06 non è ammesso l’erogazione della formazione a distanza Rimangono al di fuori del menzionato divieto i corsi di per RSPP/ Datori di lavoro (art.34 D.lgs. 81/08);

2. per quel che concerne la formazione degli Addetti al servizio antincendio, di cui al DM 10 marzo 1998 (art. 7 e All. IX), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni di teoria possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, non sussistendo espresso divieto, mentre la fase di esercitazione pratica - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;

3. in ordine alla formazione degli Addetti al pronto soccorso aziendale, alla luce della disciplina dettata dal DM 15 luglio 2003, n. 388 (art. 3 e All. III), si ritiene che la fase di apprendimento delle nozioni teoriche possa eventualmente essere svolta con modalità FAD, mentre risulta oltremodo opportuno che la capacità di intervento sul campo sia acquisita mediante esercitazioni pratiche (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);

4. riguardo ai corsi di formazione per i lavoratori e gli RLS (art. 37 D.Lgs. 81/08) non sussistono impedimenti allo svolgimento con modalità FAD.

N.B. In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.


Per la scelta, uso e manutenzione delle scale portatili

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.sicurezzalavoro.fvg.it

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto e quindi ad infortuni sul lavoro.
L'ISPELS ha pubblicato una linea guida (a carattere non vincolante) che ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scali portatili in ambiente di lavoro. L'obiettivo generalizzato della linea guida è quello di fornire una metodologie per la valutazione dei rischi nel lavoro in quota, qualora si utilizzino delle scale portatili. Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di scale portatili:

  • Scale doppie,
  • Scale in appoggio (semplici, innestabili o all'italiana e a sfilo) e
  • scale trasformabili.
scaricare la linea guida a questo "LINK"

venerdì 28 maggio 2010

Manutenzione: la campagna europea per la manutenzione sicura

Queste informazioni sono state tratte da: http://osha.europa.eu/it/topics/maintenance/index_html

Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di lavoro sicuri ed affidabili. L'assenza di manutenzione o una manutenzione inadeguata possono essere causa di situazioni pericolose, incidenti e problemi di salute. La manutenzione è un'attività ad alto rischio, nella quale alcuni dei pericoli derivano dalla natura stessa del lavoro. Essa viene eseguita in tutti i settori e in tutti i luoghi di lavoro. Di conseguenza, gli addetti alla manutenzione hanno più probabilità di altri dipendenti di essere esposti a diversi pericoli.

Secondo la norma europea EN 13306, la manutenzione è la "combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, eseguite durante il ciclo di vita di un elemento destinate a preservarlo o a riportarlo in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta".

Manutenzione è un termine generico che si riferisce a una serie di compiti svolti in settori molto diversi fra loro e in tutti i tipi di ambienti di lavoro. Le attività di manutenzione comprendono:

  • ispezione
  • collaudo
  • misurazione
  • sostituzione
  • regolazione
  • riparazione
  • manutenzione
  • rilevazione guasti
  • sostituzione di pezzi
  • messa a punto
  • lubrificazione
  • pulizia

La manutenzione è fondamentale per garantire la continuità della produzione, per fabbricare prodotti di alta qualità e mantenere costante il livello di competitività di un'azienda. Essa, però, incide anche sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

Innanzitutto, una buona manutenzione è essenziale per mantenere macchinari e ambiente di lavoro sicuri e affidabili. Secondariamente, la manutenzione stessa è un'attività ad alto rischio e deve essere eseguita in sicurezza, adottando un'adeguata protezione per gli addetti alla manutenzione e per le altre persone presenti sul luogo di lavoro. Da questo link è possibile visionare una presentazione ed un opuscolo pubblicati in occasione della campagna.

mercoledì 26 maggio 2010

Semplificazioni per la riduzione del premio Inail

Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it/

L’Inail modifica l’art. 24 del D.M. 12/2000 (riduzione del premio per miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro). Novità per percentuali di sconto, scadenza e ampliamento dello spettro dei possibili interventi.A seguito delle difficoltà riscontrate nel primo decennio ad utilizzare lo sconto sul tasso medio di tariffa per prevenzione, riconosciuto in favore delle imprese che, dopo i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, l’Inail ha emanato la delibera n. 79/10, che modifica l’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000.

Le modifiche sono state ritenute necessarie:

  • per renderlo maggiormente rispondente, attraverso una migliore e più mirata riarticolazione delle percentuali di sconto immediatamente correlate alle dimensioni aziendali, misurate in termini di lavoratori – anno, al fine di renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle PMI, asse portante del sistema produttivo italiano, al fine di indurle ad investire in prevenzione;
  • per posticipare la data di presentazione delle istanze ex art. 24 MAT dal 31 gennaio al 28 febbraio di ogni anno al fine di evitare il ricorso a proroghe ormai costanti di detto termine;
  • per ampliare lo spettro dei possibili interventi in materia di prevenzione, aggiornandolo costantemente all'evoluzione della normativa liberandolo dai precisi riferimenti presenti nella versione vigente della norma;


Il documento, trasmesso al Ministero del Lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, propone una nuova articolazione delle percentuali di sconto collegate alle diverse dimensioni aziendali e tengono conto, con valori percentuali maggiori, delle esigenze delle PMI.

Il nuovo testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000:
Art. 24
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

  1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
  2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
    A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
  3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.
  4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
  5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Lista di controllo: le presse ad iniezione

Queste informazioni sono state tratte da: https://wwwsapp1.suva.ch

Nonostante i dispositivi di sicurezza, con le presse a iniezione si verificano sempre degli infortuni gravi. È possibile ridurre sensibilmente il rischio d’infortunio attrezzando correttamente i posti di lavoro, istruendo il personale e installando i necessari dispositivi di sicurezza anche sugli apparecchi accessori.
I pericoli principali sono:

  1. Schiacciamento di parti del corpo dalle componenti meccaniche in movimento
  2. ustioni causate da schizzi di materiale plastico incandescente
  3. rumore dannoso per l’udito

L'opuscolo accessibile attraverso questo LINK fornisce una lista di controllo per gestire le situazioni di pericolo con le presse ad iniezione.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.


lunedì 24 maggio 2010

Sorveglianza sanitaria: uno schema per la raccolta di informazioni


Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it/
Autore articolo: Tiziano Menduto

Dall’ULSS 20 di Verona informazioni per i medici competenti sulla raccolta e l’invio dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori. Uno schema per la raccolta, un modulo di denuncia e diversi dati sulla modulistica sanitaria.

Uno degli obblighi del medico competente, alla luce del Decreto legislativo 81/2008 e delle successive modifiche del D.Lgs. 106/2009, è l’invio ai Servizi di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali e all’Ispesl di diverse informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori.

Per favorire questo processo sul sito dell’ULSS 20 di Verona, nello spazio gestito dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL), sono state raccolte informazioni, documenti e modelli.

Sul sito viene riportato il testo dell'articolo 40 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

Si ricorda inoltre che il “Coordinamento Tecnico delle Regioni ha predisposto uno schema (un foglio di calcolo informatizzato) per la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”.
Questo documento “definisce quali dati devono essere comunicati dal medico competente ai Servizi competenti ai sensi dell’art. 40 del D.lgs.81/08. Lo schema, compilato in ogni sua parte, va trasmesso per e-mail al servizio competente per territorio”.

Nel sito oltre allo “Schema per la raccolta delle informazioni”, ai sensi dell'articolo 40 e dell'allegato 3b del D.Lgs. 81/2008, è presente anche un file informativo con le “Note per la compilazione della scheda raccolta informazioni”.
Ad esempio sono date informazioni aggiuntive sulla compilazione in merito alle malattie professionali. Si ricorda che nello schema va indicato “il numero totale di casi di malattia professionale che il medico competente ha segnalato nel corso dell’anno di riferimento ai sensi dell’art. 139 DPR 1124/65”. Inoltre le malattie professionali (MP) segnalate vanno “riportate specificandone per ogni tipologia il codice identificativo come indicato nel DM 14/1/08”.

Nel sito è poi presente un “Modulo di denuncia di malattia professionale”, con il modello per la notifica sanitaria di malattia professionale e Referto ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65, D.M. 14/01/2008 e artt. 365 C.P. e 334 C.P.P. Il documento riporta indicazioni per il medico per la corretta compilazione di denuncia e referto di malattia professionale.

Inoltre è possibile, sempre attraverso il sito, visualizzare un documento dell’Inail “Infortuni e Malattie Professionali: la Modulistica Sanitaria Inail”.
Questo documento è stato prodotto dalla Sovrintendenza Medica Generale dell’Inail per “facilitare l’attività inerente gli obblighi certificativi dei medici in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali”.
In particolare la pubblicazione “raccoglie in modo schematico ed esauriente le varie fattispecie legate alla compilazione della certificazione sanitaria attinente l’ambito lavorativo INAIL ed è rivolta non solo ai medici interni all’Istituto, ma anche a tutti quei medici esterni (ad es. medici di famiglia, medici dei Pronto Soccorso, ecc.) che si possono trovare quotidianamente ad affrontare la redazione di certificazione sanitaria per i lavoratori”.
Il documento affronta la compilazione del:
- Modulo 1SS, Certificazione Medica di Infortunio Lavorativo;
- Modulo 5SS, Certificazione medica di malattia professionale;
- Modulo 92/bis SS Denuncia/segnalazione di malattia causata dal lavoro ovvero ad esso correlata (ai sensi dell’art. 139 DPR 1124/1965 e art. 10 del D.Lgs. 38/2000 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale del 14/01/2008 - S.O. n. 68 G.U. n. 70 del 22 marzo 2008;
- Modello 103 SS, Referto medico ai sensi dell’art. 365 c.p.;
- Mod. 500/Prest., Domanda per l’erogazione della rendita Assicurazione infortuni in ambito domestico - Legge n. 493/1999, come modificata dalla Legge 296/2006, comma 1257).

Tra gli altri documenti segnaliamo infine la presenza di una “Relazione di accompagnamento scheda raccolta informazioni” con la predisposizione di uno schema per la raccolta delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 40 e dell’allegato 3B del D.Lgs. 81/2008.
Nel documento si ricorda che “per realizzare un flusso informativo adeguato agli obiettivi che si propone di raggiungere e che sia gestibile dai soggetti coinvolti” è “assolutamente necessario predisporre uno strumento informatico (software), che garantisca la raccolta e trasmissione dei dati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e semplifichi sia la fase di raccolta da parte del medico competente che la fase di aggregazione ed elaborazione dei dati da parte delle istituzioni pubbliche coinvolte (ASL, Regioni, ISPESL)”.





venerdì 21 maggio 2010

La documentazione necessaria per le macchine certificate


Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it/

La verifica della documentazione per le macchine certificate, secondo la direttiva 2006/42/CE, da parte del datore di lavoro. A cura di Alessandro Mazzeranghi.

La nuova direttiva macchine 2006/42/CE, da poco recepita in Italia, definisce nuovi criteri per la certificazione delle macchine rispetto alla precedente 98/37/CE; in particolare si concentra su tre aspetti: la valutazione dei rischi, i requisiti tecnici e documentali per le quasi macchine e la documentazione tecnica da fornire in accompagnamento alla macchina.

Noi ci vogliamo qui concentrare particolarmente su questo ultimo aspetto per vedere quali informazioni il fabbricante deve fornire all’utilizzatore e per capire quale “atteggiamento” deve tenere quest’ultimo, nella veste di datore di lavoro, anche ai sensi di quanto previsto a suo carico dal titolo III del D.Lgs. 81/2008.
Partiamo dalla direttiva: cosa prevede per la documentazione? All’allegato I, il paragrafo 1.7.4 descrive quale deve essere il contenuto delle istruzioni fornite con la macchina. Riportiamo e commentiamo i passi più significativi (gli estratti del paragrafo 1.7.4 sono in corsivo). In particolare al paragrafo 1.7.4.2 si afferma che:
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti: e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
Non è una richiesta del tutto nuova, ma è importante per ribadire il principio che anche disegni e diagrammi possono essere necessari per consentire a operatori e manutentori di lavorare in sicurezza; ricordiamo ancora una volta che gli schemi elettrici, pneumatici e idraulici delle macchine (quando sono presenti i relativi impianti) sono documenti indispensabili per evitare gravi errori durante le operazioni di messa in sicurezza e/o di manutenzione!

k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
La novità sono le istruzioni per la formazione; quindi il fabbricante non si può limitare a consegnare un manuale d’uso e manutenzione “ragionevole” ma deve anche specificare quale formazione debba ricevere il personale addetto all’uso della macchina, in cui chi scrive include, sebbene non esplicitamente citata, la manutenzione, anche in conformità alla definizione di uso di una attrezzatura di lavoro data nel titolo III del D.Lgs. 81/2008.
Se l’interpretazione sopra è corretta fra le istruzioni per la formazione dovranno essere date anche quelle relative agli addetti alla manutenzione elettrica; quindi il fabbricante dovrà indicare quale formazione dovrà essere data agli “elettricisti” indicando come minimo le norme EN di riferimento.

l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
Poiché il fabbricante è tenuto, con la nuova direttiva, ad effettuare la valutazione dei rischi, che comprende anche l’indicazione dei rischi residui, è abbastanza ovvio che debba anche indicare tali rischi nel manuale. Il punto, a nostro avviso, è come dare questa indicazione. Ci pare quantomeno ovvio che l’indicazione debba consentire agli addetti di capire i rischi tanto da potere evitare di farsi male … quindi non una indicazione generica ma una precisa indicazione di dove e quando sono presenti i rischi residui.
Naturalmente oltre a dire quali sono i rischi residui il fabbricante deve dire, nei limiti del suo ambito di competenza, quali misure l’utilizzatore deve prendere per evitare danni.

q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
Questa è una assoluta novità; riteniamo si possa riferire esclusivamente agli aspetti di avarie e infortuni in cui una manovra sbagliata potrebbe causare ulteriori problemi di sicurezza. Per esempio il caso in cui un lavoratore resta intrappolato con un arto nella macchina e nel tentativo di liberarlo si provoca un movimento che gli causa un danno maggiore. Quindi si devono identificare le situazioni in cui manovre sbagliate, eventualmente dettate dalla fretta, possono danneggiare i lavoratori, e per quelle definire il corretto modo di operare.

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare; s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni; t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;
Questi ultimi sono tutti punti che a diverso titolo riguardano la manutenzione; da una parte la sicurezza della macchina riferibile alla corretta esecuzione della manutenzione, dall’altra la sicurezza durante la esecuzione di interventi di manutenzione. Anche in questo caso al fabbricante vengono richieste informazioni più dettagliate e approfondite rispetto a quanto prevedeva la 98/37/CE, che derivano necessariamente da una analisi tecnica dei possibili guasti e dalla conseguente pianificazione della manutenzione, e da una analisi dei modi di intervento (per esempio di LOTO) e dalle relative precauzioni da adottare.

A questo punto, dopo la breve disamina delle novità della direttiva, che fanno gravare sul fabbricante un carico di responsabilità di “informazione” non indifferente, proviamo a considerare la questione dal punto di vista del datore di lavoro. Il titolo III del D.Lgs. 81/2008 modifica significativamente il profilo di responsabilità del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro (di cui le macchine sono un sotto - insieme), introducendo due importantissime novità (oltre a qualche precisazione e miglioria):
- Viene riconosciuta la validità della certificazione di prodotto (marcatura CE), in particolare stabilendo che alle attrezzature non CE il datore di lavoro deve applicare i requisiti del titolo III capo I, dell’allegato V e dell’allegato VI mentre alle attrezzature CE il datore di lavoro deve applicare i requisiti del titolo III capo I e dell’allegato VI; la modifica è rilevante perché l’allegato V, che non si applica alle attrezzature CE, è l’unico che contiene requisiti fortemente tecnici che costringono a “entrare” nel merito della progettazione delle macchine in relazione alla sicurezza d’uso. In ogni caso vale il principio generale che il datore di lavoro, nella sua valutazione, dovrà tenere conto dei rischi residui della macchina (di quelli palesi se la macchina è marcata CE) per dare ai lavoratori le misure supplementari o le regole operative per lavorare in modo sicuro.
- Viene esaltata l’importanza della manutenzione programmata e delle verifiche periodiche; in particolare il datore di lavoro è tenuto a effettuare le verifiche periodiche necessarie per prevenire che le attrezzature di lavoro subiscano deterioramenti pericolosi (art. 71 comma 8). In questo caso il datore di lavoro deve seguire quanto indicato sui manuali, e in mancanza di questi (a cui noi aggiungiamo anche la situazione di evidente “carenza” di indicazioni) deve ricorrere alle norme o alle buone prassi.

Se ci riferiamo, secondo lo spirito di questo articolo, a macchine nuove marcate CE il datore di lavoro si viene a trovare in una situazione nuova e del tutto singolare: in pratica se riceve le istruzioni della macchina conformi (veramente conformi!!!) ai requisiti dell’allegato I della direttiva:
- Sa già quali sono i rischi residui e le misure di sicurezza strettamente attinenti alla macchina
- Sa già quali manutenzioni (e verifiche) periodiche fare e con quale frequenza e con quali metodi
- Conosce le manovre da fare in caso di emergenza
- Conosce le regole base per eseguire in modo sicuro la manutenzione
- Ha delle prime indicazioni sulla formazione da fornire a tutti gli addetti
Quindi il suo campo di azione sarebbe (preghiamo di notare il condizionale!!!) limitato a due aspetti:
- La valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento della macchina nei modi di lavoro e nell’ambiente aziendale
- La valutazione di eventuali misure aggiuntive per eliminare o ridurre i rischi residui “lasciati” dal costruttore

Vogliamo evitare di discutere approfonditamente sul fatto che spesso da una valutazione dei rischi attenta possono davvero emergere ulteriori situazioni di rischio non indicate dal costruttore, e che le misure di sicurezza da lui indicate potrebbero essere non del tutto ottimali perché, per esempio, di eccessivo intralcio alla produzione; ci interessa invece ragionare sul collaudo della documentazione in sede di accettazione della macchina.

Una piccolissima nota: per le aziende che vogliono implementare un modello organizzativo esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, l’articolo 30 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008 evidenzia l’importanza della acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge.

Quindi, anche in virtù di tale indicazione, ma non solo, si evidenzia come il datore di lavoro sia tenuto ad acquisire la corretta (dovuta) documentazione delle macchine, e nel caso che stiamo esaminando, un manuale che abbia i contenuti previsti. In caso contrario sarebbe negligente, e se la macchina risultasse causa di un infortunio si potrebbe ipotizzare un nesso causale fra la scarsa qualità del manuale e l’evento lesivo. Invitiamo a ripercorrere alcuni degli esempi fatti quando si commentavano le varie prescrizioni della direttiva secondo questa chiave di lettura; precisiamo anche che la responsabilità eventuale del datore di lavoro non esclude in alcun modo la responsabilità evidente del fabbricante che accompagna la macchina con un manuale non conforme: un manuale non conforme è del tutto equivalente a una protezione non conforme.

Quindi il primo punto per chi acquista la macchina è la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione (incluso il manuale che diventa un elemento essenziale). Chiariamo comunque che questa non può ancora sostituire una analisi tecnica attenta, sebbene non eccessivamente approfondita, della macchina in quanto tale e dei modi di lavoro che la medesima di fatto impone per la sua propria conformazione.

mercoledì 19 maggio 2010

Aggiornamento degli RLS


Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it/
Chiarimento del Ministero del Lavoro circa l’aggiornamento formativo del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

L'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti?
Il quesito proposto, relativo all’obbligo dell’aggiornamento del RLS, trova fondamento normativo nella previsione di cui al comma 6 dell’art. 37, secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi; ai sensi della norma citata, che costituisce diretta emanazione del generale principio in materia di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva e singola posizione lavorativa, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

Quali sono le modalità e il contenuto di tali aggiornamenti?
Per quanto riguarda il diverso profilo attinente al contenuto di tale aggiornamento, occorre far riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto la durata minima dell’aggiornamento unicamente per le imprese che superino i detti limiti occupazionali non esclude che le parti, nell’ambito della autonomia contrattuale e nel rispetto delle norme vigenti, possano disciplinare le modalità e la durata dei corsi di aggiornamento anche per le imprese che
non raggiungano i suddetti limiti, rientrando comunque tale facoltà nei limiti della delega ad esse conferita dalla norma citata.

Quali sono i soggetti competenti a stabilire tali contenuti e modalità?
Si ritiene che tali modalità possano essere stabilite in sede - espressamente prevista dal legislatore - di contrattazione collettiva nazionale, anche in considerazione del principio di legalità in materia disciplinata da norme il cui inadempimento è amministrativamente sanzionato.
Giova in proposito sottolineare che la funzione attribuita agli organismi paritetici dal comma 12 del citato art. 37 non consista nell’individuazione dei casi in cui sussiste l’obbligo dell’aggiornamento periodico della formazione del RLS né del contenuto della stessa, ma nella collaborazione con il datore di lavoro nello svolgimento della formazione, le cui fonti normative restano comunque la legge, e, nell’ambito della delega da questa operata, la contrattazione collettiva nazionale.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il suddetto obbligo di aggiornamento, salva una diversa eventuale statuizione della contrattazione collettiva in materia, sussiste per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, nei casi previsti dall’art. 37, comma 6, e cioè in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovo rischi, e deve rispondere all’esigenza di
assicurare l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro.

Link: Ministero del lavoro - Aggiornamento della formazione del RLS - art. 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Lista di controllo: Basta con le cadute in piano


Queste informazioni sono state tratte da: https://wwwsapp1.suva.ch

Che cosa si fa per contrastare gli infortuni da caduta in azienda?

Un infortunio professionale su quattro è dovuto a una caduta in piano.
Le cause possono sembrare banali, ma in realtà provocano conseguenze importanti in termini di assenza e costi. Eppure le cadute in piano si possono prevenire con misure semplici e mirate.
Le cause d’infortunio più frequenti:

  • carenze tecniche: pavimenti usurati e scivolosi, calzature non adatte, illuminazione scarsa o del tutto assente, mancanza di un corrimano sulle scale ecc.
  • carenze organizzative: scarsa sensibilizzazione, mancata identificazione e rimozione dei pericoli, disordine e sporcizia sul lavoro, zone di pericolo non segnalate, assenza di regole, istruzioni poco chiare ecc.
  • comportamenti individuali: oggetti lasciati a terra, disordine, distrazione, telefonare o scrivere SMS mentre si cammina, sottovalutare i rischi ecc.

Gli opuscoli accessibili attraverso i seguenti collegamenti forniscono:

  • LINK per una lista di controllo per analizzare e gestire questo tipo di pericolo in cantiere;
  • LINK per una lista di controllo per analizzare e gestire queste tipo di pericolo in azienda;
  • LINK per una lista di controllo per analizzare e gestire questo tipo di pericolo in ufficio;
  • LINK per un utile canovaccio su cui imbastire una seduta formativa sulle cadute in piano;
  • LINK per un utile canovaccio su cui imbastire una seduta formativa per organizzare
    una «caccia alle trappole» che provocano le cadute.
N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nei documenti originali riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

martedì 18 maggio 2010

Regole Chiare per tutti


Queste informazioni sono state tratte da: https://wwwsapp1.suva.ch

L'opuscolo accessibile attraverso questo LINK fornisce delle argomentazioni su come formulare e applicare nelle PMI regole chiare in materia di sicurezza e di comportamento.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.

La formazione e l'addestramento sono i fondamenti per la sicurezza

Queste informazioni sono state tratte da: https://wwwsapp1.suva.ch

La sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro richiedono conoscenze e abilità specifiche.
L’addestramento e la formazione dei lavoratori sono quindi una premessa fondamentale per evitare gli infortuni e le malattie professionali. L'opuscolo accessibile attraverso questo LINK vuole essere uno strumento utile per pianificare, svolgere e documentare le attività di formazione e addestramento professionale in azienda.

N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.