venerdì 2 dicembre 2011

RISCHI CHIMICI - Le direttrici pratiche della UE


La direttiva 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro ha come base giuridica l’articolo 137 del trattato sull’Unione europea e, quindi, stabilisce le condizioni minime di sicurezza e salute che dovranno essere applicate dagli Stati membri, fermo restando il loro diritto di disporre di una legislazione più rigorosa al riguardo.
Questo documento è conforme alle prescrizioni dell’articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 98/24/CE relativa all’elaborazione di linee direttrici pratiche da parte della Commissione europea sugli articoli 3, 4, 5 e 6 e sul punto 1.3 dell’allegato della stessa direttiva. Esso non abbraccia la totalità del testo della direttiva, ma esclusivamente i seguenti aspetti:
  • metodi di misura e valutazione delle concentrazioni nell’aria, sul luogo di lavoro, in rapporto ai valori limite di esposizione professionale della direttiva 2000/39/CE,
  • valutazione dei rischi,
  • principi generali di prevenzione,
  • misure specifiche di prevenzione e protezione,
  • sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi derivati ionici.
L’obiettivo di queste linee direttrici pratiche è di fornire un supporto agli Stati membri perché sviluppino le proprie politiche nazionali e di facilitare l’applicazione della loro legislazione in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Nonostante il loro carattere indicativo e non obbligatorio, queste linee direttrici dovranno essere considerate dagli Stati membri nella più ampia misura possibile, in conformità all’articolo 12, paragrafo 2 della direttiva stessa.
Questo documento fissa alcune linee generali di azione preventiva contro gli agenti chimici e fornisce alcuni strumenti pratici per affrontare taluni aspetti concreti, come la valutazione dei rischi. Questi strumenti devono essere interpretati come un aiuto agli Stati membri per ottenere una corretta applicazione della loro legislazione nazionale, in particolare nelle piccole e medie imprese, ma in nessun caso devono essere considerate come le uniche esistenti a tale scopo.
Da ultimo, va segnalato che esistono alcuni problemi di ordine pratico nell’identificazione della pericolosità degli agenti chimici o nella valutazione dei rischi da essi derivanti. Si tratta dei seguenti casi:
  • sostanze non classificate come pericolose (a causa della loro non pericolosità o del fatto che non si hanno informazioni sufficienti al riguardo, in particolare sugli effetti a lungo termine, sicché si tende a considerarle come non pericolose, non disponendosi di ulteriori dati);
  • sostanze per le quali non vi sono informazioni sufficienti alla loro corretta classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE, il che potrebbe portare a sottovalutarne o sopravvalutarne la pericolosità, con la conseguente perdita di efficacia del sistema di classificazione;
  • preparati classificati ai sensi della direttiva 1999/45/CE, per i quali la valutazione delle proprietà pericolose può risultare meno rigorosa della valutazione delle proprietà di ognuna delle sostanze che li compongono.

sabato 26 novembre 2011

Procedura per la gestione di spandimenti accidentali di prodotti o preparati chimici e farmaci antiblastici

Queste informazioni sono state tratte da: https://www.asl.ri.it/

Lo spandimento accidentale richiede intervento immediato atto soccorrere il personale eventualmente coinvolto e a bonificare l’area interessata. Lo spandimento di sostanze chimice produce rischi, tra cui:

  • Contaminazione dei lavoratori o di altro personale presente, 
  • Contaminazione dell’ambiente dove si è verificato l’evento, dei locali attigui, del suolo e corsi d’acqua attraverso gli scarichi aziendali, 
  • Incendio o esplosione qualora si tratti di una sostanza infiammabile. 
 Con questa Procedura si definiscono gli atteggiamenti per gestire i rischi legati allo spandimento accidentale di prodotti o preparati chimici, anche a seguito di caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro, e fornire uno strumento da utilizzare al fine di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori, dei visitatori nonché dell’ambiente.
____________________________________________________________________

sabato 10 settembre 2011

Il rischio chimico nel settore acconciatura

(pubblicazione realizzata da un gruppo di lavoro INAIL con la collaborazione del Comitato Misto INAIL-CPNA)

Questo opuscolo è rivolto agli operatori del settore acconciatura, comparto costituito da aziende prevalentemente a carattere artigianale.
In particolare l’opuscolo vuole essere uno strumento informativo sul rischio chimico correlato ai prodotti utilizzati nelle diverse fasi di lavoro e sulla adozione di elementari norme di sicurezza e buona pratica che consentono di prevenire i rischi per la salute.

lunedì 22 agosto 2011

La prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti

Il tema dell'igiene degli alimenti riveste un ruolo molto importante nella tutela della  salute;  un  cibo  mal  conservato, manipolato in modo inadeguato o lasciato  al  pericolo  di  inquinamento  può  trasformarsi in un prodotto dannoso per chi lo consuma.
La qualità igienica di un qualsiasi prodotto  alimentare  è  legata  in  gran  parte  ai comportamenti  adottati  da  tutti  coloro che,  a  vario  titolo,  intervengono  nelle diverse fasi della sua lavorazione, a partire dalla materia prima fino alla tavola del consumatore.
Anche le più recenti normative in campo alimentare sottolineano la necessità che fra gli alimentaristi si favorisca anzitutto la diffusione di comportamenti ed abitudini igienicamente più sicure e perciò capaci di prevenire eventuali problemi sanitari.
Informazione e formazione sono quindi la chiave di volta per ottenere il coinvolgimento degli operatori e assicurare la qualità igienica degli alimenti. La ASL 2 di Urbino ha predisposto questo opuscolo con le nozioni basilari di igiene utili, per chiunque operi nel campo alimentare, a favorire i comportamenti corretti.

venerdì 15 luglio 2011

Misurazione del rischio chimico

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo).
Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
Dal link che segue è scaricabile un opuscolo pubblicato dall'Azienda USL di Modena che fornisce una modalità di analisi del rischio chimico per la salute dei lavoratori seciondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs 81\08 . http://www.ausl.mo.it/

L'autocontrollo nella ristorazione collettiva

Un utile opuscolo pubblicato dall'Azienda USL di Modena, che fornisce una serie di informazioni utili per la formazione sull'autocontrollo:
  • I pericoli degli alimenti (chimici, fisici, biologici)
  • cenni di microbiologia (batteri, fonti di contaminazione)
  • Le buonbe pratiche di lavorazione (sanificazione, disinfestazione)
  • igiene del personale
  • Smaltimento rifiuti
  • controllo acque potabili
  • organizzazione dei locali
  • Materie prime (ricevimento, stoccaggio alimenti deperibili
  • calibrazione termometro
Link: Opuscolo autocontrollo

    Tutela della salute e sicurezza sul lavoro negli appalti di facchinaggio

    Sempre più diffusa è la tendenza delle aziende ad appaltare attività di facchinaggio e servizi a imprese esterne, prevalentemente cooperative. I dati epidemiologici disponibili evidenziano un importante rischio infortunistico in queste imprese.Questo opuscolo, pubblicato dai "Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro" dell'Azienda USL di Modena, si rivolge alle imprese, sia committenti che appaltatrici, per fornire uno strumento informativo utile a:
    •  conoscere i rispettivi obblighi e responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro
    • applicare correttamente quanto previsto dall’ art. 26 del decreto legislativo 81/08
    • richiamare le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi sottoscritto da Istituzioni, Enti di controllo e Parti sociali della Provincia di Modena nel giugno 2007.
    Link: Opuscolo Facchinaggio

    martedì 19 aprile 2011

    Genchi genbutsu

    Il Genchi Genbutsu è uno dei principi basilari del "Toyota Production System". Infatti, per applicare questo metodo, bisogna evitare le lunghe discussioni nelle sale riunioni; i manager ed i tecnici dovranno lasciare i loro uffici, e invece di dibattere lontano dalla linea di produzione, discuteranno di fronte alle macchine ed alle attrezzature con gli interessati, ovvero con gli operatori. Questi dovranno essere ascoltati con molta attenzione, in quanto essi sono i più informati circa le carenze ed i problemi nelle varie postazioni di lavoro. Questo approccio non richiede sforzo solo da parte dei dirigenti ma anche da parte dei lavoratori i quali devono essere in grado di spiegare nel dettaglio le percezioni relative al loro lavoro.
    .

    Gemba

    Gemba è un vocabolo giapponese, che può essere tradotto con il termine "il luogo reale". Infatti i poliziotti Giapponesi chiamano la scena del crimine “Gemba”, anche i giornalisti giapponesi si riferiscono a loro stessi come reporters dal Gemba.
    Nel lavoro, con Gemba ci si riferisce al luogo in cui viene creato valore, quindi nelle officine di produzione Gemba è il reparto, la linea di produzione. Comunque Gemba può essere qualsiasi posto, ad esempio il cantiere, il punto vendita o l’ufficio in cui l’impiegato di un’azienda di servizi interagisce direttamente con il cliente.
    Nel “lean manufacturing”, il principio collegato al Gemba è relativo al concetto che è nel Gemba che i problemi sono visibili, e che da lì potranno venire le migliori idee di miglioramento. Con “passeggiata Gemba” (che è molto simile al MBWA  - Management by Walking Around), si intende l'attività di gestione in prima linea condotta allo scopo di trovare gli sprechi ovvero le opportunità per praticare Gemba kaizen, cioè il miglioramento continuo in produzione.
    Nella gestione della qualità, con Gemba si intende che la soluzione si trova dove il problema si verifica, quindi per capire il reale impatto del problema, coloro che vogliono risolverlo dovranno recarsi sul posto per raccogliere i dati direttamente alla fonte; infatti a differenza dei “focus group” e dei sondaggi, le visite Gemba non sono limitate dai preconcetti o dalle domande predisposte.
    .

    giovedì 14 aprile 2011

    Le 7 fasi dell’analisi con i “5 perché” ("5 Why")

    I dettagli nel Processo di Analisi delle Cause scatenanti.

    Ci sono 7 passaggi per un’analisi dei “5 Perché” efficace:
    1. Selezione del problema: di norma ci sono un sacco di problemi nell’ambiente produttivo. Selezionare quello su cui è possibile concentrarsi. Utilizzare delle tecniche specifiche (per sempio analisi di Pareto) per essere sicuri di ottenere un buon ritorno economico. 
    2. Definizione del problema: precisare il problema. Siate specifici. Mantenere la portata del problema circoscritto e realistico. 
    3. Chiedersi 5 volte “Perché” & Selezionare le Contromisure:  iniziare con la definizione del problema. Chiedersi perché è successo. Chiedersi perché tante volte fino a trovare la causa principale. Chiedersi perché 5 volte porta spesso alla causa principale. Discutere e scegliere le contromisure che vi permetteranno non avere nuovamente il problema.  
    4. Implementare le contromisure: Comunicare le modifiche a tutti coloro che ha bisogno di sapere. “Lessons Point” sono spesso buoni strumenti per questo scopo. In questa fase, non dimenticare i turni notturni e altri servizi.  
    5. Valutare l'efficacia: riesaminare i risultati delle nuove procedure. Se necessario, modificare le contromisure. Se le contromisure non sono efficaci, potrebbe essere necessario provare qualcosa di completamente diverso. In quest’ultimo caso, ci si dovrebbe chiedere se si è davvero individuata la causa principale. 
    6. Standardizzare: Aggiornare le procedure per prendere in considerazione il nuovo modo di operare. Aggiornare i piani di formazione per i nuovi operatori. Assicurarsi che tutti coloro che hanno bisogno di sapere sono nel circuito. Chiedetevi inoltre, se ci sono altre aree su cui applicare le nuove conoscenze. Potrebbe esserci un'altra linea di produzione con le stesse attrezzature su cui la stessa modifica potrebbe essere utile. 
    7. Verifica e controllo: è opportuno implementare dei sistemi per assicurare il rispetto e l’efficacia delle nuove procedure. Follow-up.

    martedì 1 marzo 2011

    Una check list per la sicurezza nelle aziende agricole

    Quello dell’agricoltore è un lavoro dove, ai tradizionali rischi professionali, si sono via via aggiunti quelli che derivano da una sempre più accentuata specializzazione, dall’impiego di macchine sofisticate, potenti e pesanti, dalla natura del teritorio e dall’utilizzo di prodotti non sempre innocui e talora anche decisamente tossici quando si maneggiano i principi attivi allo stato puro. La casistica degli infortuni e delle malattie professionali che possono colpire questa categoria di professionisti e lavoratori è insomma, purtroppo, sempre più lunga. Le ASL della regione Veneto hanno aggiornato  e ampliata la “Check list di base per la valutazione dei rischi” nelle imprese agricole, un utile strumento per facilitare la valutazione dell'azienda elencando tutti gli aspetti che l'ente ispettivo emittente ritiene debbano essere garantiti.
    Link a "Check-List per la valutazione dei rischi".
    .
    .

    venerdì 25 febbraio 2011

    Diciassette Principi da adottare per rimuovere i movimenti inutili

    Lo spreco “movimento” si verifica quando le persone si muovono senza produrre alcun valore aggiunto al prodotto. Questo tipo di spreco comprende tutti i movimenti del corpo fatti dall'operatore quando si eseguono delle attività: spostamenti del piede o della mano, i movimenti del busto come la flessione, lo stendersi, il sollevare.
    Hiroyuki Hirano definì lo spreco come "tutto ciò che non è assolutamente essenziale". Per rimuovere questi sprechi potrebbe essere necessario migliorare il movimento stesso oppure la stessa postazione di lavoro.

    La regola pratica per ridurre al minimo lo spreco “movimento” è quello di analizzare per primi i movimenti più grandi - le braccia, le gambe ed il torso - e poi gradualmente concentrandosi sulle tipologie di movimento via via più piccoli analizzando - i polsi, le dita, e la testa. Hiroyuki Hirano  distingue diciassette principi per identificare e ridurre gli sprechi durante le operazioni:

    1. Evitare l’uso simultaneo delle mani per avviare o arrestare una attività
    2. Eliminare il più possibile i movimenti simultanei e simmetrici delle braccia, come accade quando si nuota – movimento delle braccia in direzioni opposte ma con lo stesso ritmo
    3. Ridurre al minimo movimenti delle gambe e del tronco. Nelle linee di assemblaggio i lavoratori devono spesso camminare verso gli scaffali delle parti e ritornare nell’area di assemblaggio oppure al minimo eseguono una torsione per sollevare il pezzo da un carrello vicino o un ripiano oppure raggiungere una mensola sopra l'area di lavoro.
    4. Utilizzare la forza di gravità al posto della forza muscolare
    5. Evitare movimenti a zigzag o brusche sterzate.
    6. Dare un ritmo ai movimenti. Trovare un ritmo a vostro lavoro in modo che sia facile mantenerlo nel tempo.
    7. Garantire una buona postura e la fluidità dei movimenti. Chinandosi a lavorare su un tavolo basso oppure lavorare su una superficie troppo alta, renderà il lavoro più faticoso e può portare ad altri tipi di sprechi.
    8. Insieme alle mani utilizzare i piedi, per esempio attivando interruttori a pedale per sollevare pezzi o allontanare i materiali.
    9. Tenere vicino e frontalmente tutti i materiali e gli strumenti necessari all’azione.
    10. Porre i materiali e gli strumenti nel loro ordine di utilizzo. Si può fare solo se la tecnica delle 5S è stata messa in atto e solo alcune parti alla volta alimentano l'area di lavoro.
    11. Utilizzare fonti di energia a basso costo per alimentare con i materiali l'area di lavoro.
    12. Mantenere i tavoli di lavoro e le attrezzature ad altezza operatore.
    13. Rendere l'ambiente di lavoro confortevole.
    14. Lasciare lavorare i piedi per le operazioni di commutazione, mantenendo le mani libere.
    15. Ridurre al minimo la variabilità degli utensili, integrando ove possibile le funzioni.
    16. Tutti i materiali e le parti dovrebbero essere sotto il livello del torace per essere facili da raccogliere, e i contenitori dovrebbero essere a portata di mano.
    17. Tutte le maniglie e pomelli devono essere comodamente raggiungibili e con forma facile da afferrare. Tutte le maniglie e gli interruttori dovrebbero essere raggiungibili senza muovere il tronco.

    Questa attenzione sui movimenti del corpo non è solo tesa a ridurre i tempi di ciclo nel flusso produttivo, anche se questo è un importante risultato di tale miglioramento. La maggioranza delle persone è contenta quando scopre come evitare di sollevare oggetti pesanti oppure quando, per svolgere il proprio lavoro, non deve sporgersi oltremodo per raggiungere attrezzi e materiali.

    Traduzione della pagina "Adopt Seventeen Principles to Remove Wasted Movement" del sito http://www.aleanjourney.com/
    .

    martedì 22 febbraio 2011

    Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

    Nel seguito un documento approvato dalla Commissione consultiva che fornisce informazioni alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, descrivendo sia le attività di coordinamento e le procedure sicure, sia le operazioni di scarico con autobetoniera.
    [ ANCE, ATECAP, " Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere", documento approvato il 19 gennaio 2011 dalla Commissione consultiva permanente sulla salute e sicurezza sul lavoro  (formato PDF, 183 kB)]

    La procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato:
    −  le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;
    −  un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.
    Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall’art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
    L’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
    .

    giovedì 10 febbraio 2011

    Check-list per attività di trasporto movimentazione merci e magazzinaggio

    Nel sito dell’ASL ROMA H è stato pubblicata una lista di controllo che è collegata progetto di prevenzione degli infortuni nel comparto “Trasporto merci su strada”.
    La check list permette di analizzare i seguenti aspetti:
    A. Documentazione
    A.1. Valutazione dei rischi
    A.2. Organizzazione della prevenzione
    A.3. Sicurezza
    A.4. DPI
    A.5. Sorveglianza sanitaria e organizzazione del primo soccorso
    A.6. Gestione degli appalti
    A.7. Formazione – Informazione


    B. Verifica depositi  
    B.1. Requisiti luogo e attrezzature di lavoro
    • Locali
    • Vie di circolazione
    • Rampe e pedane dì carico
    • Stabilità del materiale stoccato
    • Carrelli elevatori
    B.2. Misure di prevenzione per i rischi specifici      
    • Rumore
    • Vibrazioni corpo intero (carrello elevatore)
    • Movimentazione manuale dei carichi – MMC-
    C. Verifica mezzi di trasporto
    C.1. Posto di lavoro
    C.2. Misure di prevenzione per i rischi specifici

    • Vibrazioni corpo intero
    • Movimentazione manuale dei carich
    • Stress da guida
    Dal link che segue può essere scaricata la lista di controllo in oggetto

    venerdì 4 febbraio 2011

    All’impresa familiare sono posti requisiti meno stringenti sul Sistema di gestione per la sicurezza

    Sicurezza soft per le imprese familiari.
    Non devono adottare le ordinarie misure di prevenzione (tra cui, in primo luogo, il documento di valutazione rischi) se nessuno dei componenti assume veste di «lavoratore» come definito dal Tu sicurezza (il dlgs n. 81/2008), cioè con un vero e proprio rapporto di lavoro di tipo subordinato. Ma devono usare le attrezzature e munirsi dei dispositivi individuali di sicurezza conformemente alle disposizioni del Tu, per evitare l’applicazione di sanzioni penali.
    A precisarlo è il ministero del lavoro in risposta a un apposito quesito (Faq) che ha chiesto di sapere quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare.

    L’impresa familiare
    In primo luogo, il ministero del lavoro osserva che, l’articolo 230-bis del codice civile, che è stato introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’«impresa familiare» come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo qualora non sia configurabile un diverso rapporto.
    In particolare, il predetto articolo (a titolo proprio «impresa familiare») stabilisce che, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
    Ancora, il codice civile stabilisce che le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
    I familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi; che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo; che ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo e che, per impresa familiare, quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; che il predetto diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei medesimi familiari previsti e con il consenso di tutti i partecipi e che tale diritto può anche essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, e altresì in caso di alienazione dell’azienda; che in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione sull’azienda; infine, che le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con tali principi.
    La configurazione dell’impresa familiare, dunque, secondo il ministero, ha carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita a un diverso qualificato rapporto (per esempio società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, e via dicendo).


    Gli obblighi di sicurezza
    All’impresa familiare, spiega il ministero, si applica quanto previsto dall’articolo 21 del Tu, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso Tu, con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui sempre al Tu.
    Fra questi, l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi oppure dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione e informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria ecc.
    In tali ipotesi, precisa infine il ministero, non viene a configurarsi alcuna disparità di trattamento atteso che, nel caso di impresa familiare, il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal Tu in materia.
    E infatti, stando al Tu, il datore di lavoro è il «soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».
    Seguendo, dunque, le indicazioni del ministero e, quindi, applicando all’impresa familiare le norma dell’articolo 21 del Tu, ne deriva che «i componenti» dell’impresa familiare sono tenuti a osservare i seguenti adempimenti:

    • utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del Tu;
    • munirsi di dispositivi di protezione individuale e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del Tu;
    • munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.


    Ciò che va sottolineato, dunque, è il fatto che le prescrizioni di sicurezza ricadono su tutti i «componenti» dell’impresa familiare, senza che alcuno di loro venga individuato quale «responsabile» diretto dell’osservanza delle prescrizioni di sicurezza, alla stregua del datore di lavoro.
    Conseguenza principale di tale particolarità è il fatto che le sanzioni previste dal Tu, anche di tipo penale, in caso di inosservanza di tali prescrizioni vanno a colpire indistintamente tutti i componenti l’impresa familiare e, nello specifico, coloro che non abbiano correttamente osservato tali prescrizioni.
    Accanto alle predette misure, di tipo prescrittivo (cioè obbligatorie), l’articolo 21 del Tu prevede delle ulteriori misure di tipo, però, facoltativo.
    In particolare, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, i componenti l’impresa familiare hanno facoltà di:

    • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41 del Tu, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
    • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.


    Nessun obbligo se mancano i “lavoratori”
    È l’articolo 3, comma 12, del Testo unico a stabilire che nei confronti dei componenti dell’impresa familiare, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del medesimo Tu.
    Quest’ultimo articolo, dunque, prevede delle prescrizioni «in deroga», speciali, rispetto a quelle ordinariamente previste per le imprese e la p.a.
    Secondo le indicazioni del ministero del lavoro, tuttavia, affinché una «impresa familiare» possa essere destinataria delle predette prescrizioni in deroga (articolo 21 del Tu sicurezza) è necessario che tra i componenti «non sia configurabile un diverso rapporto», con specifico riferimento all’articolo 2 del Tu, nella parte in cui definisce la figura del «lavoratore».
    Tale articolo, al comma 1, lettera a) stabilisce che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al Tu s’intende per lavoratore, la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
    Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione (di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile); il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (di cui all’articolo 18 della legge, n. 196/1997 e alle specifiche disposizioni delle leggi regionali) promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore socialmente utile (dlgs n. 468/1997).

    Fonte: rassegna stampa "ARIFL" - Daniele Cirioli - ItaliaOggi Sette
    Queste informazioni sono state tratte da:http://www.arifl.it/rassegnastampa/20101220.pdf


    lunedì 31 gennaio 2011

    Un formulario di prevenzione e sicurezza utilizzato per le ispezioni ATEX.

    Queste informazioni sono state tratte da: http://www.puntosicuro.it/

    Lista di controllo per verificare la protezione da agenti esplosivi.

    Individuare le sostanze atte a generare un’atmosfera esplosiva. Le fonti di innesco, i metodi di prevenzione e contenimento e la classificazione delle aree.

    Con questa check-list si analizza e ci si accerta se il datore di lavoro:

    • ha determinato l’eventuale presenza di sostanze infiammabili o combustibili sul luogo di lavoro. E se le caratteristiche chimiche e fisiche di tali sostanze (infiammabilità, finezza, secchezza, reattività…) possono generare un’ ATEX (ATmosfere EXplosive) sul luogo di lavoro;
    • ha esaminato la possibilità di evitare la formazione delle atmosfere esplosive;
    • ha individuato la presenza delle fonti di accensione;
    • ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da atmosfere esplosive;
    • ha preso in considerazione i luoghi che possono essere in collegamento con quelli a rischio ATEX;
    • ha attuato una procedura di coordinamento sulle misure di sicurezza nel caso di lavori in appalto, riportata nel documento sulla protezione contro le esplosioni;
    • ha ripartito in zone le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
    • garantisce che i lavoratori impegnati nei luoghi ATEX dispongano di adeguata formazione;
    • ha elaborato il documento sulla protezione contro le esplosioni;
    • ha sottoposto a verifica le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21.

    Inoltre se:

    • sono state adottate le misure tecniche e organizzative volte a prevenire la formazione di atmosfere esplosive;
    • sono state adottate le misure protettive volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    Il documento è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro per la sicurezza in ambienti a rischio di esplosione come fac-simile di formulario di prevenzione e sicurezza utilizzato per le ispezioni ATEX, ed è pubblicato nel sito "http://www.safetyworkingareas.org/".

    Creative Commons License
    Questo testo è reso pubblico sotto una Licenza Creative Commons