domenica 10 maggio 2009

Il ruolo delle certificazioni accreditate in un panorama legislativo in continua mutazione


Queste informazioni sono state tratte da: http://www.sincert.it/

La certificazione volontaria nel settore alimentare italiano ha raggiunto cifre ragguardevoli:
nel settore EA 01 – Agricoltura, pesca (coltivazione, allevamento) – le aziende certificate sotto accreditamento SINCERT per i sistemi di gestione sono circa 470 e quasi 4600 quelle certificate nel settore EA 03 – Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Oltre alla ISO 9001, le aziende richiedono certificazioni volontarie anche per altri sistemi di gestione, come l’ambientale (ISO 14001), la salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001), la sicurezza alimentare (ISO 22000). Spesso alle certificazioni di sistema si affiancano quelle di prodotto come ad esempio il No OGM, la rintracciabilità di filiera o gli standard dei retail (BRC, IFS).
Le norme volontarie sono richiamate con crescente frequenza nel panorama legislativo comunitario degli ultimi anni:
  1. Regolamento n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, riporta:
  • Art. 5: è prevista la delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a condizione che l’Organismo di controllo operi e sia accreditato conformemente alla norma EN 45004 (ora 17020);
  • Art. 12: è richiesto che i Laboratori ufficiali operino, siano valutati e accreditati conformemente alle norme europee EN ISO/IEC 17025, EN 45002 e EN 45003.
  1. Decisione della Commissione del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n.882/2004 (…..), fa riferimento alla norma ISO 19011.
  2. Regolamento n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari nell’art. 5 richiede agli operatori un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato.
  3. Altri esempi sono i prodotti DOP, IGP, STG, i prodotti da agricoltura biologica, l’etichettatura delle carni bovine. I regolamenti relativi a questi prodotti prevedono la possibilità di affidare il sistema di controllo ad Organismi privati a condizione che questi siano riconosciuti e sottoposti a sorveglianza da parte dell’autorità designata.
Per questi prodotti l’UE ha previsto dapprima la richiesta di adempimento da parte degli Organismi di controllo delle condizioni stabilite nella norma EN 45011. In un secondo momento il requisito legislativo ha esplicitamente richiesto l’accreditamento degli Organismi di controllo in conformità alla norma europea EN 45011.

Dalla conformità all’accreditamento: le prossime scadenze
· Regolamento (CE) N. 509/2006 art. 15 [dal 1° maggio 2010(*)]
(Specialità tradizionali garantite)
· Regolamento (CE) N. 510/2006 art. 11 [dal 1° maggio 2010(*)]
(Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine)
· Regolamento (CE) N. 834/2007 art. 27 [dal 1° gennaio 2009]
(Produzioni biologiche)
· Regolamento (CE) N. 479/2008 art. 48 [dal 1° maggio 2010]
(Organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
· Regolamento (CE) N. 765/2008 in toto [dal 1° gennaio 2010]
(Accreditamento e vigilanza del mercato)
(*) Accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65

Questo secondo passaggio si è concretizzato da poco. Infatti, i Regolamenti n. 2081 e 2082/1992 per i prodotti STG, IGP, DOP e il n. 2092/1991 per le produzioni biologiche sono stati abrogati e i successivi Regolamenti (n. 509 e 510 per i prodotti DOP IGP STG, n. 834/2007 per la produzione biologica) richiedono non più la conformità alla norma europea EN 45011 ma l‘accreditamento dell’Organismo di controllo.
Lo stesso approccio è riscontrabile anche nel recente Regolamento n. 479/2008 per l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.