venerdì 1 maggio 2009

Principali modifiche al Testo Unico della Sicurezza

Queste informazioni sono state tratte da:http://www.artecprogetti.it

Lo schema di decreto di modifica del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 Marzo 2009 è bocciato dalla Conferenza Stato-Regioni che ne sblocca comunque l'iter con la trasmissione degli atti alle Camere.
L'approvazione definitiva è rinviata al 16 Agosto 2009 mentre il 16 Maggio 2009 scadrà la proroga dei termini di entrata in vigore di alcuni degli adempimenti previsti salvo ulteriori proroghe dell’ultimo minuto.
I principali obblighi che entreranno in vigore il 16 Maggio 2009 riguardano in particolare la necessità della valutazione del rischio stress lavoro-correlato e di assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.

Si riportano alcune anticipazioni ed indicazioni sulle principali variazioni apportate.

SISTEMA SANZIONATORIO
Resta in vigore l’alternatività tra arresto e ammenda e viene introdotto un maggior ricorso alla prescrizione obbligatoria. La sanzione penale è riservata alle inadempienze sostanziali e non formali (come la trasmissione di documentazione, notifiche etc).
L'arresto esclusivo viene mantenuto per l'omessa valutazione del rischio in aziende a rischio elevato di incidente. Le sanzioni contravvenzionali di datore di lavoro, dirigente e preposto, risultano riviste e in alcuni casi, significativamente ridotte nella loro entità ed ampiezza o accorpate.
Viene introdotta una rivisitazione dell'importo da corrispondere e le ammende e le sanzioni vengono correlate all'aumento dei prezzi al consumo su base ISTAT; il Governo ha stabilito una maggiorazione del 50% rispetto a quanto previsto dal dal D. Lgs. 626/94 .

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
La chiusura di un'impresa rimane una procedura straordinaria che si aggiunge alle sanzioni per lavoro nero o violazioni in materia di salute e sicurezza; la sospensone può avvenire anche in sede di prima verifica nel caso di gravi violazioni plurime in materia di sicurezza sul lavoro. Alle microimprese -che occupano un solo lavoratore- si applicano le sole sanzioni ordinarie, senza obbligo di chiusura.
Sono state anche modificate le violazioni gravi plurime che possono determinare la sospensione.

VALUTAZIONE DEI RISCHI
Modificata la “data certa” che può essere attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del RSPP e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali.
Ripristinato per le nuove imprese il periodo di 90 gg. dall'inizio dell'attività per la redazione del documento di Valutazione dei Rischi.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) viene escluso in lavorazioni a rischio basso e/o per lavori di breve durata.


ENTI BILATERALI E UNIVERSITÀ
Sono di supporto alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi, ad esempio attraverso la certificazione dei modelli di organizzazione della sicurezza in azienda.

SORVEGLIANZA SANITARIA
Si cancella il divieto della visita medica preassuntiva e si introduce l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno 60 gg. continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansioni.
Le cartelle sanitarie devono essere tenute SOLO in azienda, l'originale della cartella sanitaria viene conservato dal Datore di Lavoro per almeno 10 anni.

INAIL
Alcune semplificazioni riguardano la comunicazione del nominativo dei RLS non più ogni anno ma solo in caso di elezione e successive modifiche.
Potenziato il servizio dell’INAIL relativo alla riabilitazione delle vittime degli infortuni affinché i lavoratori e le loro famiglie non vengano lasciati a se stessi. In questo quadro sono previsti maggiori accordi con l’ANMIL e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale con lo scopo di diminuire il contenzioso con l’Inail ed accelerare l’iter delle pratiche.

CANTIERI
La redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) non è richiesta nei cantieri di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI che riporta sostanzialmente al D.Lgs. n. 494/1996, siccome modificato dal D.Lgs. n. 528/1999.
I lavoratori autonomi che operano nei cantieri, non dovranno dimostrare di aver effettuato la sorveglianza sanitaria (modifiche all’Allegato XVII).